CCNL METALMECCANICI: Formazione Continua obbligatoria. Dal 1 gennaio 2019 scatta la fase 2

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CCNL Metalmeccanici sottoscritto il 26 novembre 2016, integrato con l’accordo del febbraio 2017, sancisce il diritto soggettivo alla formazione continua come strumento utile ad aggiornare, perfezionare e sviluppare le conoscenze professionali ed a recuperare eventuali ritardi sulle competenze digitali.

Fattore basilare per la evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali, l’Art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI. del CCNL del Metalmeccanici determina un salto culturale importante che riconosce, contestualmente alle imprese ed ai lavoratori, l’opportunità di investire nell’aggiornamento delle competenze e delle conoscenze utilizzando la formazione continua come strumento per affrontare i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato.

Si tratta di una reale spinta al cambiamento e all’innovazione che potrà avere effetti positivi sia sulla crescita e la competitività dell’impresa sia sul progresso professionale e culturale del lavoratore, attraverso azioni sempre più continue che avvicinano impresa e individuo all’obbiettivo di migliorare ciascuno il livello delle proprie competenze.

La norma contrattuale coinvolge i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato che possano far valere almeno 3 mesi di anzianità in azienda nell’arco dell’anno, quantunque non consecutivi. A questi dipendenti le aziende devono garantire 24 ore di formazione, da cui sono esclusi i corsi in materia di sicurezza obbligatoria.

In fase di prima applicazione, il dispositivo contrattuale prevede che le aziende pianifichino le attività formative entro il 31/12/2018 e svolgano i corsi entro il 31/12/2019. Le iniziative formative possono essere organizzate e gestite direttamente dall’azienda.

Per partecipare alla formazione, il lavoratore dovrà iscriversi al corso a cui è interessato entro 10 giorni lavorativi dall’avvio del corso stesso.

Poiché l’importante novità sancita dal CCNL è il diritto individuale del lavoratore ad usufruire della formazione continua, qualora l’azienda non provveda entro il 31/12/2018 a programmare e comunicare i percorsi formativi pianificati, i lavoratori che non siano stati coinvolti oppure ai quali (entro la medesima data) non siano state comunicate le iniziative di formazione continua, potranno esercitare il diritto individuale alla formazione continua nel corso del 2019 (in fase di prima applicazione) fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite. Tali ore saranno per 2/3 a carico dell’azienda e per 1/3 a carico del lavoratore medesimo.

I percorsi formativi a disposizione dei singoli lavoratori saranno, in via prioritaria, quelli di cui l’azienda, anche d’intesa con la RSU, ha dato informazione allo scopo di orientare le possibili scelte del lavoratore.

In assenza di questa attività di orientamento, il lavoratore potrà esercitare il proprio diritto alla formazione aderendo a progetti formativi finalizzati all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche o gestionali, spendibili in azienda.

Qualora tali percorsi formativi prevedano un costo di frequenza, l’azienda dovrà assumersi l’onere della spesa per un massimo di 300 euro nel triennio, effettuando il pagamento direttamente al soggetto erogatore, beneficiando, così, del trattamento fiscale di miglior favore previsto in materia.

Il lavoratore potrà esercitare il diritto soggettivo alla formazione, facendone richiesta all’azienda, entro 10 giorni lavorativi dall’attività formativa alla quale intende partecipare.

Nel caso in cui il lavoratore non si attivi per esercitare il diritto alla formazione continua, le ore non fruite non saranno cumulabili con le ore di competenza del triennio successivo e quindi decadranno, il lavoratore rinuncerà così ad esercitare un legittimo diritto contrattuale.

La formazione continua obbligatoria, recentemente introdotta nel contratto dei metalmeccanici è indubbiamente importante perché sancisce il diritto individuale ad esercitare la formazione quando l’impresa non abbia la sensibilità oppure la capacità per realizzare percorsi formativi finalizzati, ma è tanto più importante quanto più rientra in un’azione di sistema che rappresenti un punto d’incontro fra le potenzialità e le aspettative del lavoratore e le prospettive e le necessità dell’organizzazione aziendale.